TITOLO 1
L'ASSOCIAZIONE
Art. 1 - Denominazione, sede, durata
E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Officina - ONLUS".
L'Associazione ha sede legale in Fano, Via Montevecchio, 104.
La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione può istituire
succursali e sedi secondarie anche altrove.
Art. 2 - Scopo sociale
L'Associazione "Officina" si richiama ai principi e alle norme sancite
dalla legge 266/1991 sul volontariato. Si propone, senza finalità di
lucro e perseguendo scopi di utilità sociale, di dar vita ad iniziative
e azioni sociali, culturali, politiche ed economiche volte a:
3) L'associazione "Officina" persegue questi obiettivi attraverso iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione attraverso la realizzazione e la gestione di ogni struttura e progetto che possa contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in convenzione o collaborazione con enti pubblici e privati. In particolare l'associazione si prefigge di dar vita ad iniziative editoriali.
TITOLO 2
I SOCI
4) Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri domiciliati in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che si riconoscano nei principi di questo statuto.
5) L'ammissione dei soci è libera. L'accettazione delle domande per
l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo. In
caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare
la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione presentata da coloro
che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata
da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in
cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione ha durata annuale
e scade al termine dell'anno solare in cui è stata accettata, fermo restando,
in ogni caso, il diritto di recesso.
L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per
la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Conferisce altresì
il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.
6) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
7) L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
8) Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da morte, recesso,
esclusione o decadenza.
Il socio può recedere in qualsiasi momento dando comunicazione scritta
al Consiglio Direttivo. Lo scioglimento del rapporto sociale si ha per silenzio
assenso dopo un mese dall'invio della comunicazione.
Con deliberazione dell'Assemblea può essere escluso il socio che:
a) non osservi lo statuto, i regolamenti interni ed ogni altra prescrizione
degli organi dell'Associazione;
b) che sia dichiarato interdetto o inabilitato.
Le deliberazioni di esclusione vanno comunicate al socio in forma scritta.
TITOLO 3
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
9) Sono organi dell'Associazione:
10) Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
11) L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede
vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese
le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi
sociali. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria
tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.
L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno, per
l'approvazione dei bilanci. L'assemblea può inoltre essere convocata
tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario;
b) per decisione del consiglio direttivo;
c) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
12) La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
13) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
14) L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
15) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita
se sono presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto. In
seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero
dei soci presenti o rappresentati.
L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è
regolarmente costituita se sono presenti o rappresentati la maggioranza dei
soci.
L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti o
rappresentati in caso di assemblea ordinaria, e a maggioranza dei 2/3 in caso
di assemblea straordinaria.
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel libro
soci. Eventuali deleghe vanno conferite in forma scritta ed ogni socio non può
raccoglierne più di due.
16) I Gruppi Tematici sono costituiti da soci che si occupano di tematiche o attività specifiche. Possono aver carattere temporaneo o permanente. Le modalità di costituzione e il funzionamento dei Gruppi è disciplinato dal regolamento interno dell'Associazione.
17) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
da un numero variabile da 3 a 9 membri, nominati dall'Assemblea ordinaria, che
decide anche il numero dei membri del Consiglio Direttivo, prima dell'elezione.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
18) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed un Tesoriere, e può conferire deleghe su particolari materie di sua competenza ad uno o più dei suoi componenti.
19) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci
della gestione dell'associazione ed ha il compito di:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione
per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea,
assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda
l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o
da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni
pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa,
designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
20) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che
sia necessario o che almeno 1/3 dei consiglieri lo richieda.
La convocazione è fatta in forma scritta almeno 5 giorni prima della
data fissata, completa di Ordine del Giorno, data, ora e luogo della riunione.
Il Consiglio è regolarmente costituito se sono presenti o rappresentati
almeno la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso
di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
21) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri, rappresenta
agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione e, in
base alle decisioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio, compie gli atti
a suo nome. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione
sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente può delegare altri consiglieri per singoli atti o specifiche
mansioni;
22) Il tesoriere ha il compito di custodire il patrimonio dell'Associazione, di tenere la contabilità e di predisporre i bilanci economici.
TITOLO 4
PATRIMONIO ED ENTRATE
23) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile
ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché
da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio
ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività
sociale.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
- dalla quota di iscrizione versata dai soci;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione
a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle
del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti
di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati che non adottino comportamenti in contrasto
con i principi dell'associazione;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse
ed accessorie.
24) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse ed accessorie.
25) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a presentare all'Assemblea il bilancio
economico consuntivo dell'esercizio entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio
in questione;
26) In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà
uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
27) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio
alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano
e al Regolamento Interno.